Art. 8.
(Concorso dello Stato alla formazione del Fondo di risparmio).

      1. Lo Stato concorre, nel limite di spesa complessivo di 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, alla costituzione di Fondi di risparmio in favore dei minori appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo non eccede l'importo annuo di 20.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio vivente oltre il primogenito.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il concorso dello Stato si esercita mediante l'attribuzione di un assegno pari alla metà dell'importo minimo previsto dall'articolo 4, comma 1, per una volta soltanto per ciascun minore avente titolo al beneficio.
      3. L'assegno previsto dal comma 2 è erogato, su richiesta avanzata al Ministero dell'economia e delle finanze dal soggetto che costituisce il Fondo di risparmio, trasmessa dall'intermediario presso il quale è costituito il Fondo medesimo, unitamente

 

Pag. 16

alla documentazione che, ai sensi del regolamento previsto dall'articolo 11, deve essere prodotta per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del beneficio.
      4. L'importo indicato nel comma 2 è versato dal Ministero dell'economia e delle finanze all'intermediario presso il quale è costituito il Fondo di risparmio ed è accreditato da questo al patrimonio del Fondo.
      5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.